Il tema della tutela della salute delle donne in gravidanza necessita, in particolare nel mondo del lavoro, di una rilevante attenzione da parte del legislatore, che nell’interesse della collettività deve porre al centro del suo operato il benessere psico-fisico delle future madri e dei nascituri.
Con il D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001, noto anche come “Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, il nostro paese si è dotato di una norma che ha aggiornato e armonizzato le precedenti, garantendo così la sicurezza, la salute e il benessere alle future madri e ai nascituri.

1. Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare rutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, “compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza” (art. 28, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008).
Dopo aver svolto la valutazione, il datore deve:
- informare le lavoratrici in gravidanza dei rischi e delle misure di protezione individuate per evitare l’esposizione a tali rischi;
- adibire le lavoratrici a mansioni che non comportino rischi per la loro salute e quella del bambino.
Il D. Lgs. 151/2001, individua ai suoi artt. 7 e 8, i rischi lavorativi a cui le donne in gravidanza non possono essere esposte. Tra questi troviamo ad esempio:
- la movimentazione manuale dei carichi;
- l’esposizione a rumore e a vibrazioni meccaniche;
- le radiazioni ionizzanti;
- le radiazioni non ionizzanti;
- molti agenti chimici;
- gli agenti cancerogeni;
- alcuni agenti biologici;
- il lavoro in sotterranea;
- il lavoro notturno;
- i lavori ritenuti “insalubri”;
Se tali rischi emergono dalla valutazione, il datore di lavoro è tenuto a modificare temporaneamente la mansione, le condizioni o l’orario di lavoro della lavoratrice in stato di gravidanza. Se non è possibile l’attribuzione ad una mansione che non contempla tali rischi, la lavoratrice ha il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata della gravidanza.
Se è la gravidanza ad essere a rischio, ad esempio per complicanze nella gestazione o per preesistenti forme morbose che comportano per la mamma o per il feto un rischio aumentato di mortalità o morbilità (cioè di perdere la vita, sviluppare una malattia o di peggiorare lo stato di una preesistente), la lavoratrice ha il diritto all’ astensione immediata dal lavoro.
Per dare seguito a tali norme è ovvio che la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza sin dal momento in cui ne viene a conoscenza.

2. Congedo di maternità
A prescindere dai rischi presenti dai luoghi di lavoro, il D. Lgs. 151/2001 individua un congedo di maternità, definito come il periodo di «astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice» durante la gravidanza e il puerperio.1 Tale congedo ha una durata complessiva di 5 mesi da distribuirsi dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto, ai 3 mesi successivi al parto.
Tuttavia, uno degli obbiettivi della normativa è quello di permettere alle lavoratici (salvo casi particolari come ad esempio una gravidanza a rischio), di decidere fino a che mese della gravidanza desiderano lavorare e, quindi garantire una certa “flessibilità” al periodo di astensione obbligatoria.
In particolare il D.Lgs 151/2001 prevede:
- art. 20: è possibile lavorare fino all’ottavo mese, posticipando l’inizio del congedo.
- art. 16, comma 1.1: è possibile lavorare fino al nono mese, iniziando il congedo solo dopo la nascita.
3. Flessibilità del congedo di maternità – Come richiederla
L’INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, ha chiarito quali sono i passaggi e le certificazioni necessarie per accedere alla flessibilità del congedo di maternità, sia nella forma di congedo posticipato all’ottavo mese, sia in quella che prevede l’astensione entro 5 mesi esclusivamente dopo il parto.
Opzione 1 – Art. 20: Lavorare fino all’ottavo mese
In questo caso, i 5 mesi di congedo si distribuiscono così:

Per usufruire di questa opzione, durante il 7° mese di gravidanza la lavoratrice deve ottenere un certificato dal medico specialista in ostetricia e ginecologia del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o convenzionato e un altro certificato dal medico competente dell’azienda. Entrambi i documenti devono attestare che le mansioni svolte fino all’8° mese di gravidanza non compromettano la salute della madre o del nascituro.
Una volta ottenuta la documentazione deve essere presentata prima dell’inizio dell’8° mese al datore di lavoro.
Opzione 2 – Art. 16, comma 1.1: Lavorare fino al nono mese (congedo solo post-parto)
In questo caso i 5 mesi di congedo decorrono interamente dopo la data del parto:

Anche in questo caso, è necessaria la certificazione rilasciata dal medico specialista in ostetricia e ginecologia del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o convenzionato e dal medico competente dell’azienda. Entrambi i documenti devono attestare che le mansioni svolte fino alla data presunta del parto non compromettano la salute della madre o del nascituro.
La documentazione che attesta la salute della lavoratrice deve essere consegnata al datore di lavoro entro l’8° mese.

FONTI
1 INPS, “Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti”, 20 febbraio 2025