Nel mondo odierno la creazione continua e costante di nuove tecnologie ha colpito non solo la vita privata delle persone, ma anche buona parte del mondo del lavoro.
Infatti, se fino a poco tempo fa c’era la tendenza ad associare l’utilizzo sistematico di computer e software a lavori prettamente d’ufficio, adesso questi strumenti si sono espansi anche all’interno di ambienti produttivi come postazioni di comando, gestione dei quantitativi e dei flussi e attività di progettazione.
Procediamo per gradi e vediamo insieme cosa s’intende con il termine videoterminale, quali tipologie di lavoratori ricadono all’interno di questa categoria, quali sono i rischi sulla salute legati a questa attività lavorativa e quali sono gli obblighi del datore di lavoro previsti per legge.
Che cos’è un Videoterminale e Chi è un Videoterminalista?
Il videoterminale secondo l’articolo 173 del Decreto Legislativo 81/2008 è «uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato».
Non sono da considerarsi videoterminali le postazioni relative ai posti di guida di veicoli e macchine; i sistemi informatici a bordo di mezzi di trasporto; e quelli dedicati ad un utilizzo da parte del pubblico (esempio “totem” presenti nelle strutture ospedaliere); le macchine calcolatrici e i registratori di cassa.
Lo stesso articolo definisce il videoterminalista come «il lavoratore che utilizza un’attrezzatura di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali» ottenute sottraendo nel computo le pause.
Quali patologie può sviluppare il lavoratore Videoterminalista?
I rischi sulla salute dei lavoratori addetti al videoterminale dipendono sia dalle componenti dei videoterminali stessi, quali schermo, tastiera e mouse, sia dall’ambiente di lavoro in cui essi svolgono la loro attività.
La postazione di lavoro come la scrivania e la sedia, ma anche quello che c’è attorno come la luce ambientale, il microclima, lo spazio di lavoro e di movimento e l’ambiente sonoro sono ulteriori fattori che possono incidere sul benessere psicofisico del lavoratore e, di conseguenza, sulle sue prestazioni lavorative.
La visione prolungata di schermi digitali, unita a condizioni ambientali sfavorevoli quali una illuminazione inadeguata, la presenza di riflessi sullo schermo o il posizionamento del monitor ad una distanza errata, rappresentano le cause principali che determinato l’insorgenza dell’astenopia occupazionale caratterizzata da:
- bruciore e/o arrossamento degli occhi;
- sensazione di affaticamento visivo;
- visione annebbiata o sdoppiata;
- ammiccamento frequente e/o lacrimanzione;
- fastidio alla luce (anche in condizioni di luce adeguate);
- mal di testa.
La postura seduta fissa, unitamente all’utilizzo prolungato del mouse e della tastiera, può determinare se la postura è scorretta, diversi disturbi a carico del sistema muscoloscheletrico e tendineo quali ad esempio:
- mal di scheina;
- dolore al collo e alle spalle;
- dolore ai gomiti e alle mani.
Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro?
Il fatto che i disturbi legati all’utilizzo del videoterminale possono manifestarsi solo dopo un’esposizione prolungata ad esso, ha indotto il legislatore ad individuare un limite oltre al quale il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori. Tale limite è costituito da un utilizzo del videoterminale, in modo sistematico e abituale, per almeno 20 ore settimanali.
Superato questo limite, dedotte le pause di 15 minuti ogni 120 di applicazione al videoterminale, determina per il datore di lavoro i seguenti obblighi:
- dotare il lavoratore di una postazione di lavoro conforme a quella prevista dall’allegato XXXIV del D. Lgs. 81/2008;
- informare e formare i lavoratori sul rischio specifico;
- sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria.
Di seguito è riportata una postazione a quella prevista dall’allegato XXXIV del D. Lgs. 81/2008.

