Nel mondo del lavoro capita sempre più spesso che un lavoratore si trovi a dover svolgere la propria attività in solitudine. Guardie giurate, addetti alla manutenzione, autisti, addetti alle pulizie in orari notturni, ma anche lavoratori in smart working, baby sitter, fornai e pasticceri, addetti alla guardiania. Il progresso tecnologico e l’automazione inoltre, hanno portato molte aziende ad affidare, soprattutto nel settore produttivo, il controllo di macchinari e impianti a un solo operatore.

Cosa significa lavorare in solitudine?
Si considera “lavoro in solitudine” qualsiasi attività svolta fuori dalla portata visiva o vocale di altre persone. Il rischio che si configura in questa condizione scaturisce dall’impossibilità di ricevere un aiuto immediato in caso di infortunio o situazione critica.
Su questo tema, Suva (Ente di diritto pubblico svizzero che rappresenta il principale Istituto nazionale elvetico di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) ha recentemente aggiornato un interessante pubblicazione dal titolo “I rischi del lavoro in solitudine. Guida per i datori di lavoro e gli addetti alla sicurezza”, consultabile sul nostro sito.
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Cosa dicono le norme vigenti?
I paesi nei quali questo argomento è stato affrontato in modo approfondito sono storicamente quelli del Nord America. Il Canada è il secondo paese più esteso al mondo, ma è uno dei meno densamente popolati (circa 4 abitanti per Km2). Moltissime delle tipiche attività produttive canadesi (minerarie, forestali, petrolifere) si svolgono in aree dove i soccorsi possono essere distanti molte ore e spesso non c’è copertura cellulare standard. Inoltre in gran parte del Canada, le temperature invernali scendono regolarmente sotto i -30°C rendendo necessari soccorsi immediati in caso di malore all’aperto. In ultimo la fauna selvatica può rappresentare un serio pericolo per chi lavora in solitudine. In sintesi, per il Canada la sicurezza del lavoratore isolato non è un optional, ma un pilastro della gestione del rischio aziendale dovuto a un territorio che perdona pochissimi errori. Questa è la ragione per cui le norme canadesi sui lavoratori che operano in solitudine sono particolarmente severe.
Nel nostro paese il lavoro in solitudine non è affrontato in modo organico anche se un richiamo a tale rischio si trova nelle nostre norme. Nel D. Lgs. 81/2008 ad esempio troviamo:
- Articolo 66: Lavori in ambienti sospetti di inquinamento. “…Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione…”.
- Articolo 113, comma 8, lettera d): Scale. “Durante l’esecuzione dei lavori (sulla scala), una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala”.
- Articolo 145, comma 1: Disarmo delle armature. “Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere…”.
- Allegato IV, punto 3.2.3: Spazi confinati. “I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso”.
Inoltre, in merito alle misure di primo soccorso, il D.M 388/2013 all’Art. 2 comma 5 stabilisce che: “Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro (oltre al pacchetto di medicazione) un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
Il panorama normativo quindi, sullo specifico tema del lavoro in solitudine, appare piuttosto carente.
In ogni caso, il D.Lgs.81/2008 non lascia spazi interpretativi sulla necessità di tenere in considerazione il rischio lavoro in solitudine. L’art. 28, comma 1 infatti, impone chiaramente al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, includendo così sia i rischi sono specificatamente normati che quelli che non lo sono. Quindi è obbligatorio che anche il rischio lavoro in solitudine sia sottoposto ad adeguata e documentata valutazione.
Tutti possono lavorare in solitudine?
Alcuni lavoratori possono essere affetti da condizioni psicofisiche che controindicano il lavoro in solitudine. È sempre necessario pertanto che il datore di lavoro verifichi attraverso il proprio medico competente che il lavoratore possieda una specifica idoneità al lavoro in solitudine.
Lavoratori affetti ad esempio da sindromi convulsive, asma grave, allergie severe, malattie metaboliche non adeguatamente compensate, malattie cardiovascolari importanti e tutte quelle condizioni che possono determinare un’alterazione improvvisa e imprevedibile dello stato di coscienza tale da rendere impossibile provvedere per il lavoratore all’autosoccorso devono essere valutate con estrema attenzione dal medico del lavoro.
Altrettanta attenzione deve essere riservata alle malattie psichiche, alle problematiche legate alla dipendenza da alcol, da farmaci sedativi o da sostanze e ai deficit cognitivi che possono ridurre significativamente la capacità di attivare i soccorsi in caso di necessità.
Gestione del rischio
Esito della valutazione dei rischi per il lavoro in solitudine è la corretta gestione del rischio che deve prevedere l’adozione delle procedure di emergenza da adottare in caso di necessità.
È fondamentale:
- Redigere una procedura operativa specifica per le attività svolte in solitudine e formare adeguatamente il lavoratore che vi opera.
- Prevedere l’utilizzo di dispositivi di allarme personale, come i sistemi “uomo a terra”, che rilevano cadute o immobilità prolungata;
- Organizzare un monitoraggio periodico, tramite contatti programmati o tecnologie di sorveglianza remota.
- Definire protocolli di emergenza chiari e condivisi con tutto il personale coinvolto.
Strumenti di protezione e di allarme
- Sistemi attivi (dipendenti dal lavoratore): Radio, telefoni o pulsanti di emergenza che attiva lo stesso lavoratore in caso di necessità.
- Sistemi passivi (che agiscono automaticamente): Dispositivi che inviano un allarme automatico se rilevano una caduta o un’immobilità prolungata.
- Pre-allarme: Alcuni sistemi emettono un segnale acustico a cui il lavoratore deve rispondere; se non lo fa, scatta l’allarme generale.
Tutti questi strumenti devono essere facilmente accessibili e garantire una risposta rapida in caso di incidente o malore, per proteggere efficacemente chi lavora da solo.

