Il Preposto ha il compito fondamentale e preziosissimo di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall’azienda e finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Chi è il Preposto?
La figura del Preposto è stata introdotta dal D. Lgs. 81/2008 che, al suo art. 2, comma 1, lettera e, così lo definisce: «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».
Alla luce di questa definizione, il preposto rappresenta un importante punto di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori. Esso è il tramite operativo attraverso cui le direttive vengono attuate concretamente e la salute e la sicurezza dei lavoratori è costantemente monitorata per conto di esso.
Da un lato vigila sui lavoratori, correggendo comportamenti scorretti o pericolosi; dall’altro, informa prontamente il datore di lavoro o il dirigente in caso di rischi o situazioni critiche o rischiose.

Grazie alla conoscenza dell’azienda ove opera, alla padronanza del ciclo produttivo, alla sua esperienza, grazie al fatto che i suoi occhi vedono dettagli delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive che il datore di lavoro potrebbe non vedere, il Preposto è in grado di individuare le carenze in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del sistema azienda e, facendosi parte attiva, le riporta al datore di lavoro affinché questi possa provvedere alla loro soluzione.
Un preposto che sa svolgere pienamente la sua funzione, è in grado di apportare un sostanziale e irrinunciabile contributo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Quali sono gli obblighi del Preposto?
L’articolo 19 del D. Lgs. 81/2008 elenca una serie di obblighi in capo al Preposto. Tra questi ne segnaliamo di seguito alcuni:
- Sovraintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio l’individuazione di comportamenti non conformi quali il mancato o lo scorretto utilizzo dei DPI, prevedendo, in cado di persistenza dell’inosservanza, l’immediata interruzione delle attività del lavoratore e la contestuale informazione dei dirigenti e/o del datore di lavoro;
- Verifica costantemente che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- In caso di emergenza, informa tempestivamente i lavoratori della situazione di pericolo e impartisce le istruzioni necessarie all’allontanamento dalla zona pericolosa;
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro e/o al dirigente le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altra condizione di pericolo che può verificarsi. Se necessario, interrompe temporaneamente l’attività.
- Frequentare i corsi di formazione previsti per la figura del preposto.

Importante sottolineare che la norma consente, anzi impone, al preposto di agire d’iniziativa, anche interrompendo le attività in caso di pericolo.
La violazione di tali obblighi comporta per il Preposto un reato che, a seconda dei casi, può essere estinto con un’ammenda o con la detenzione.
La giurisprudenza raccoglie molte sentenze, alcune delle quali confermate dalla Corte di cassazione, che condannano il Preposto per aver cagionato, per omessa vigilanza, lesioni personali ad un lavoratore.
Chi nomina il Preposto?
La nomina del preposto è un obbligo in capo del datore di lavoro o del dirigente (D. Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera b-bis). La nomina formale del preposto non è però fondamentale. Il successivo art. 299 infatti, specifica che la posizione di garanzia insita nella funzione di preposto, grava anche sui lavoratori sprovvisti di regolare investitura che però, in virtù dell’attività da loro svolta (capo ufficio, capo squadra, capo cantiere, capo officina, ecc.), sono in concreto chiamati a ricoprire un ruolo di garanzia.

Il Preposto deve ricevere una specifica formazione?
Considerata la responsabilità del ruolo, l’articolo 37, comma 7 del D. Lgs. 81/2008 impone che il preposto debba seguire un percorso formativo specifico volto a fornirgli le informazioni relative al suo ruolo e le competenze necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Secondo quanto previsto sull’argomento dal Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (su GURI 119 del 24 maggio 2025), di cui abbiamo trattato in un articolo dedicato, i Preposti devono frequentare un corso di formazione della durata di 12 ore, seguito da un aggiornamento obbligatorio ogni due anni della durata di 6 ore.

