Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un’importante figura all’interno dell’organizzazione aziendale. Lo è sia per il Datore di Lavoro, in quanto riceve per il suo tramite le indicazioni utili a ridurre gli infortuni e le malattie professionali da parte di tutti i lavoratori, e lo è per i suoi colleghi perché consente loro di potersi esprimere in merito alla tutela della salute e della sicurezza in azienda.
Approfondiamo i contenuti della sua strategica figura.
Chi è il RLS?
L’articolo 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/2008 definisce il rappresentate dei lavoratori come la «persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro».
Il RLS, quindi, è quella figura all’interno di un’azienda che rende possibile il coinvolgimento e la cooperazione dei lavoratori nella scelta, e soprattutto, nella verifica delle misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’individuazione del RLS è sempre prevista, tuttavia, il numero minino di RLS e le modalità di designazione e di elezione cambiano in base alle dimensioni dell’azienda.
Il comma 3 e il comma 4 dell’articolo 47 del D. Lgs. 81/2008 sanciscono le modalità di elezione.
Nello specifico, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti; mentre, nelle ditte con più di 15 dipendenti l’elezione o designazione del RLS avviene nell’ambito delle rappresentanze sindacali.
Il Datore di Lavoro cosa deve fare?
L’elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una facoltà dei lavoratori, non un obbligo per il datore di lavoro, il quale, una volta che i lavoratori hanno chiesto di procedere con l’elezione o designazione, non ha diritto di prendere decisioni in merito.
Pertanto, se i lavoratori decidono di non eleggere o designare un RLS, il datore di lavoro non sarà sanzionato. Tuttavia, ha l’obbligo di informare i lavoratori sulla possibilità di eleggere o designare un RLS e di formare il RLS che sarà scelto dai lavoratori, come previsto dalla legge.
Una volta eletto, il datore di lavoro deve comunicare il nominativo dell’RLS all’INAIL.
Questa comunicazione deve essere effettuata tramite una procedura telematica attraverso il servizio “Dichiarazione RLS” disponibile sul sito INAIL.
Quali sono i compiti del RLS?
Il Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza non ha veri e propri obblighi, ma piuttosto compiti specifici che gli vengono attribuiti.
Il RLS ha il compito di:
- Accedere ai luoghi di lavoro per verificare se le condizioni di sicurezza e di salute rispettano le normative aziendali e legislative.
- Essere consultato dal datore di lavoro sulla valutazione dei rischi, sulla programmazione e sulle misure preventive in azienda.
- Essere coinvolto nella definizione dei programmi formativi aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
- Segnalare al datore di lavoro eventuali rischi individuati durante l’attività lavorativa.
- Partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza
- Informare le autorità competenti se ritiene che le misure preventive adottate dall’azienda non siano sufficienti a garantire la protezione dei lavoratori.
Il RLS deve essere formato?
Sì, il RLS deve essere formato.
Le sue funzioni, come abbiamo visto, includono attività di sorveglianza all’interno dell’azienda e il contatto con i lavoratori e con i vertici del sistema di sicurezza (Datore di Lavoro, Medico Competente). Per svolgere al meglio il suo ruolo, è fondamentale che acquisisca conoscenze e competenze aggiuntive rispetto a quelle di base già in suo possesso.
In particolare, è necessario che approfondisca la gestione dei rischi sui luoghi di lavoro e impari a riconoscere le problematiche che possono sorgere nel relazionarsi con persone il cui ruolo è diverso dal suo.
Per questo motivo, come previsto dall’articolo 37, il RLS ha diritto ad una formazione specifica. Questa formazione gli permette di acquisire le competenze necessarie per:
- Conoscere i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui è chiamato a rappresentare i lavoratori.
- Imparare le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
- Comprendere i principi giuridici e la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Conoscere i principali soggetti coinvolti nella sicurezza e i loro obblighi.

Qual è la durata del corso di formazione e di aggiornamento?
La durata minima è di 32 ore, di cui 12 devono concentrarsi su rischi specifici e sulle conseguenti misure di prevenzione e di protezione.
Per quanto riguarda l’aggiornamento è previsto a cadenza annuale e di durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese dai 15 ai 50 lavoratori; e a 8 ore annue per le aziende con più di 50 dipendenti.
Sia la formazione di base degli RLS sia anche l’aggiornamento è sempre erogabile in e-learning a meno che la specifica contrattazione collettiva non lo vieti espressamente.

