Nel nostro recente articolo ci siamo soffermati sugli obblighi previsti per la figura del Preposto all’interno dell’organizzazione aziendale.
In particolare, il D. Lgs. 81/2008, al suo art. 19, comma 1 lettere f e f-bis (Lettera introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215), impone al preposto l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta e, se ritenuto necessario, interrompere temporaneamente l’attività.
La Corte di Cassazione Penale (Sez. IV, sentenza n. 14443 del 14 aprile 2025), a conferma della cogenza della norma, in seguito alla morte di un lavoratore travolto da un automezzo in cantiere, ha recentemente condannato un preposto per omicidio colposo.
La Corte ha contestato al preposto il fatto che, pur essendo consapevole della pericolosità dell’area utilizzata come deposito, non ha segnalato la situazione ai vertici aziendali, impedendo così l’adozione di misure preventive.
