
I giorni 8 e 9 giugno 2025 i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su alcuni referendum popolari abrogativi.
Cinque sono i questi indetti dai Decreti del Presidente della Repubblica il 25 marzo 2025, e riguardano il lavoro e la cittadinanza. Nel dettaglio, i primi quattro vertono su licenziamenti illegittimi, contratti a tempo determinato e responsabilità in caso di infortuni o incidenti sul lavoro. Il quinto quesito riguarda, invece, i tempi necessari per ottenere la cittadinanza italiana.1
Il quarto quesito, in particolare, è di interesse per chi – come noi – si occupa di Salute e Sicurezza sul Lavoro, poiché la sua eventuale approvazione comporterebbe un’estensione delle responsabilità in caso di infortuni o incidenti sul lavoro a soggetti che attualmente non la detengono.
Vediamo nel dettaglio la norma che si intenderebbe abrogare.
Quesito 4: Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici
Il quarto quesito propone l’abrogazione parziale dell’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 81/08,2 limitatamente alla frase “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
In pratica, si propone di estendere la responsabilità ai committenti, anche nei casi in cui l’infortunio o la malattia professionale derivino da rischi specifici dell’attività appaltatore o del subappaltatore.
Per comprendere meglio, è utile fare un passo indietro e chiarire cosa prevede attualmente l’articolo 26 del D.Lgs. 81/08.
L’articolo disciplina i casi in cui più imprese – una committente e una o più in appalto – operano nello stesso luogo di lavoro. In questi contesti, i lavoratori possono essere esposti ai cosiddetti “rischi da interferenza”, ovvero situazioni di pericolo derivanti dall’attività svolta da un’altra impresa. Un banale esempio può essere il pavimento bagnato lasciato da un’impresa di pulizie che opera nei luoghi di lavoro di un committente, che costituisce un rischio infortunistico per i lavoratori presenti.
Il comma 3 dell’articolo 26 prevede che in questi casi venga redatto un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), a cura dell’impresa committente in collaborazione con le imprese appaltatrici. Il documento contiene le misure di prevenzione e gestione dei rischi da interferenza.
Promuovendo quello che viene definita Responsabilità Solidale.
Infatti, il comma 4 stabilisce che, in caso di infortunio causato da interferenza, tutte le imprese coinvolte (committente, appaltatrice e subappaltatrice) rispondono in modo solidale.
Tuttavia, l’ultima parte del comma 4 – quella oggetto di abrogazione – esclude la responsabilità del committente quando l’infortunio deriva da rischi specifici e propri dell’attività dell’appaltatore o subappaltatore, vale a dire rischi diversi da quelli di interferenza.
Chi è a favore dell’abrogazione sostiene che la modifica mira a garantire una maggiore tutela per i lavoratori, soprattutto nei casi in cui l’impresa appaltatrice non sia in grado, per difficoltà economiche, di sostenere le spese in caso di infortunio. Nel contempo, la modifica indurrebbe il committente – che sarebbe così coinvolto penalmente – a porre la massima attenzione sulle modalità con le quali l’impresa appaltatrice esegue il proprio compito, entrando nel merito di tali modalità in modo che queste si svolgano riducendo al minimo tecnicamente possibile, i rischi per i lavoratori.
Per contro, chi ritiene corretta la normativa attuale sostiene che il committente non abbia alcun potere di intervento nella gestione dei rischi specifici dell’appaltatore, quindi non può essere ritenuto responsabile per decisioni organizzative o tecniche che non dipendono da lui.
Tornando all’esempio dell’impresa di pulizie, il committente non piò decidere quali prodotti usare, come gestirli o quali attrezzature debba utilizzare l’appaltatore. Di conseguenza, sarebbe ingiusto attribuire al committente responsabilità per scelte che non rientrano nel suo controllo.

FONTI
1 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.75, 31 marzo 2025
2 Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico Sicurezza sul Lavoro