Con l’arrivo della bella stagione, grazie probabilmente alla possibilità di usufruire di un maggior numero di location all’aperto come parchi e stadi, aumenta il numero di spettacoli, concerti e manifestazioni fieristiche a cui partecipare.
Il mondo dello spettacolo è frenetico. La struttura del palco, le luci, la scenografia molto spesso mobile, sono montati e smontati in pochi giorni.
Di fronte a questa necessità di operare con rapidità, sorge spontaneo chiedersi: quali siano le normative previste per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori?
Vediamo effettivamente cosa succede dietro le quinte.
Quali i rischi legati al settore dello spettacolo?
I tempi serrati, la velocità richiesta perché tutto sia pronto per tempo, sono tipiche condizioni lavorative del settore dello spettacolo che rendono i rischi lavorativi già presenti in questo settore, ancora più insidiosi incrementando così, anche in modo significativo, gli incidenti e gli infortuni sul lavoro.
Di seguito, brevemente, i principali rischi lavorativi.
1. Rischio caduta
Il rischio caduta può avvenire durante il “lavoro in quota”, nel quale rientrano – secondo la normativa – tutte quelle attività svolte ad un’altezza superiore ai 2 metri da un piano stabile.
2. Rischio da interferenze lavorative
Fa riferimento al rischio di incidenti o infortuni sul lavoro risultanti dall’interazione di diverse imprese che operano nello stesso luogo di lavoro, sia nello stesso momento sia in momenti diversi.
3. Movimentazione Manuale dei Carichi
Trattata nel Titolo VI del D. Lgs. 81/08, con il termine MMC ci si riferisce allo svilupparsi di «patologie da sovraccarico biomeccanico». Nello specifico, le operazioni di sollevamento, trasporto, spinta e traino dei pesi possono essere causa di disturbi e patologie all’apparato muscoloscheletrico, interessando soprattutto la colonna vertebrale, le articolazioni e i muscoli.
4. Agenti fisici
L’articolo 180, comma 1 del Testo Unico sulla Sicurezza considera agenti fisici tutti quei fattori che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, quali «il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche».
Ad esempio, considerando che al momento ci troviamo nella stagione estiva, un rischio fisico importante legato all’estate è quello del microclima, cioè il rischio caldo – del quale abbiamo trattato in un precedente articolo.

Qual è la Normativa di riferimento per tutelare la sicurezza dei lavoratori?
La normativa di riferimento per il settore dell’intrattenimento è il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 meglio conosciuto con il nome di “Decreto Palchi”. Esso illustra le disposizioni da applicare agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.
Il “Decreto Palchi” estende al settore dello spettacolo l’applicazione del Titolo IV – relativo ai cantieri temporanei o mobili -del Decreto Legislativo 81/2008.
In generale, durante i lavori nei cantieri, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, devono porre particolare attenzione a:
- Mantenere in ordine, in sicurezza e sotto controllo le attrezzature e gli impianti;
- Gestire correttamente gli accessi alle aree interessate;
- Adattare le misure di sicurezza in base all’evoluzione del cantiere e a coordinarsi con tutti i soggetti coinvolti, i quali a loro volta devono essere in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti per il ruolo ricoperto.
Figure Coinvolte
- Committente: soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e soggetto per conto del quale vengono realizzare le attività di montaggio e smontaggio delle Opere Temporanee.
- Responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti.
- Coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato dal committente per la progettazione dell’opera, il quale, tenendo conto della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve redigere piano di sicurezza e di coordinamento durante la fase di progettazione.
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori di verificare, controllare e organizzare le diverse fasi di lavoro e che tutte le entità coinvolte applichino le misure di sicurezza previste.
Formazione lavoratori settore spettacolo
L’articolo 4 del Decreto Interministeriale 2014 sancisce l’obbligo del datore di lavoro di formare i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e di smontaggio di opere temporanee così come prescritto dall’allegato XXI del D. Lgs. 81/2008. Inoltre, dove ritenuto necessario, al fine di consentire lo svolgimento di tali attività in modo idoneo e sicuro di fornire ulteriore formazione e addestramento specifico.
Oltre a quanto previsto dall’Allegato XXI che tratta dei lavori in alta quota, un esempio di corso aggiuntivo previsto dall’Accordo Stato-Regioni (tra l’altro recentemente aggiornato) può essere la formazione e addestramento attrezzature particolari quali:
- Piattaforme di lavoro mobile elevabile
- Carrello elevatore semovente con conducente
- Gru

ATTENZIONE ALLE GIORNATE DI CALDO ESTREMO!
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