Lo scorso 17 aprile 2025 durante la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano hanno finalmente approvato l’accordo sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro atteso da giugno 2022.
Finalità dell’accordo è: «l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza»1 previsti dall’articolo 37 comma 2 del Decreto legislativo 81/2008.
Il nuovo accordo modifica la durata, i contenuti e le modalità di apprendimento di tutti i percorsi formativi, obbligatori per le principali figure ritenute responsabili dell’attuazione dei protocolli di sicurezza all’interno di un’azienda.
Il documento, composto da 138 pagine, entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Rimandandovi al testo integrale dell’Accordo (consultabile sul nostro sito) per conoscere i dettagli, vediamo in cosa consistono le principali novità introdotte.
Durata corsi di formazione delle figure responsabili della sicurezza sul lavoro
Lavoratori
Sono confermati i contenuti e la durata già previsti dagli accordi del dicembre 20112.
4 ore per i corsi di base e diverse durate per i corsi specifici sui rischi connessi alle mansioni, nello specifico 4 ore per i settori della classe di rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto.
Preposti
È previsto per i preposti l’aumento della durata del corso formativo da 8 a 12 ore.
Dirigente
È previsto per i dirigenti una diminuzione della durata del corso formativo da 16 a 12 ore.
Datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro dovranno partecipare ad un corso di formazione di 16 ore.
Inoltre, per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi il corso resta sostanzialmente invariato.
Il percorso formativo – al quale si può accedere solo dopo aver superato il corso propedeutico per il datore di lavoro – si compone di un modulo comune della durata di 8 ore e di ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento. Nello specifico:
- Agricoltura, silviculture e zootecnica: 16 ore
- Pesca: 12 ore
- Chimico e Petrolchimico: 16 ore
- Costruzioni: 16 ore
Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
Confermata la modalità di suddivisione organizzativa del corso nei “tradizionali” tre moduli. Infatti, la formazione dei RSPP e dei ASPP è impostata su due moduli: A e B; ai quali viene integrato il modulo C per i soli responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
Modulo A: durata 28 ore.
Modulo B: durata di 48 ore. Inoltre, per settori specifici come l’agricoltura, silvicultura, zootecnica, pesca, costruzioni, sanità residenziali, chimico e petrolchimico al modulo B si aggiungono specifici corsi di specializzazione.
Modulo C: dedicato solo alla funzione di RSPP durata 24 ore.
Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione ei lavori
Il percorso formativo della durata minima di 120 ore si articola nei seguenti moduli: giuridico (28 ore), tecnico (52 ore), metodologico/organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).
Lavoratori, Datori di lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (dpr n. 177/2011)
Il corso – della durata minima di 12 ore – è suddiviso in un modulo dedicato all’aspetto giuridico-tecnico e uno dedicato all’aspetto pratico.
Abilitazione degli operatori per le attrezzature articolo 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008
In generale per tutti i corsi abilitanti è prevista sia una parte teorica, che varia dalle 3 alle 8 ore; sia una parte pratica – suddivisa a sua volta per le diverse caratteristiche di uno stesso macchinario.
Di conseguenza, in base al tipo di abilitazione che si intende conseguire la pratica può estendersi dalle 4 alle 8 ore.
Di seguito, una breve lista dei corsi di abilitazione inseriti nel documento:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Conduzione di Gru per autocarro
- Conduzione di Gru a torre
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Conduzione di Gru mobili
- Conduzione di trattori agricoli o forestali
- Conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
- Conduzione di pompe per calcestruzzo
- Conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (CRF)
- Conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
- Conduzione di carriponte (CP)
Corsi di aggiornamento
Per la maggior parte dei responsabili o addetti alla sicurezza sono previsti dei moduli di aggiornamento con cadenza quinquennale e prevedono una durata di 6 ore.
Tuttavia, ci sono alcune particolarità, nello specifico: per il datore di lavoro con funzione di RSPP sono previste 8 ore, gli RSPP e ASPP hanno rispettivamente 40 e 20 ore di aggiornamento che possono essere distribuite nell’arco temporale del quinquennio, e per i coordinatori della sicurezza valgono le stesse regole degli RSPP.
Scadenza quinquennale anche per il rinnovo delle abilitazioni e per i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. In questi casi è prevista una sezione pratica di aggiornamento di 4 ore.
Unica eccezione i preposti per i quali l’aggiornamento avviene con periodicità biennale con durata di 6 ore.
Modalità di erogazione corsi di formazione e di aggiornamento sicurezza sul lavoro
L’Accordo sulla Formazione alla Sicurezza non si limita solamente a definire i requisiti per coloro che svolgono il compito di docenti, cioè quelle figure che dispensano i corsi di formazione; ma, nella parte finale tratta di un altro importante argomento: le modalità di erogazione dei corsi.
In particolare, sono indicate per ogni categoria – di cui abbiamo trattato fino ad ora – gli strumenti e le modalità di apprendimento usufruibili per somministrare i corsi di formazione e di aggiornamento.
1. Presenza
Modalità di erogazione valida per tutti i corsi di formazione, e può essere svolta direttamente presso il luogo di lavoro del lavoratore.
2. Video Conferenza Sincronica (VCS)
Significa live streaming di un evento formativo in modalità sincrona, ovvero copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro da postazioni differenti remote tramite l’utilizzo di una piattaforma multimediale di comunicazione.
Permette, quindi, di far partecipare contemporaneamente a corsi di formazioni e/o aggiornamento lavoratori e istruttori che si trovano in diverse parti del territorio nazionale.
3. E-LEARNING
Definita come «un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica»3.
Si tratta di una piattaforma online nella quale è sempre presente materiale informativo come video esplicativi, tabelle e schemi. Questo permette a chi partecipa al corso di apprendere secondo le proprie tempistiche e i propri ritmi di studio soffermandosi in base alla necessità su alcuni argomenti piuttosto che altri.
4.Mista o Blended
Questa modalità di erogazione prevede un utilizzo alternato di percorsi di formazione a distanza (VCS O E-LEARNING) e in presenza.
Questa forma “ibrida” di apprendimento viene utilizzata perché presenta alcuni benefici. Da un lato, riduce «il rischio del senso di isolamento che può essere attribuito alla formazione a distanza»4; dall’altro, mantiene alcuni vantaggi come il risparmio di tempo che si perderebbe nel raggiungere luogo di svolgimento del corso.
Di seguito, due tabelle riassuntive5 – rispettivamente del corso di formazione e di aggiornamento – delle modalità di erogazione usufruibili o meno per ogni categoria.



FONTI
1 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Provincie autonome di Trento e di Bolzono, «Accordo Sulla Formazione alla Sicurezza», 17 aprile 2025
2 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Provincie autonome di Trento e di Bolzono, «Accordo», 21 dicembre 2011
3 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Provincie autonome di Trento e di Bolzono, «Accordo Sulla Formazione alla Sicurezza», 17 aprile 2025
4 Ibid.
5 Ibid.