per fruirne della flessibilità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
Con la circolare n° 106 del 29 settembre 2022, l’istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha fornito delle nuove indicazioni operative per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Le nuove modalità sono di seguito riportate.
Flessibilità del congedo di maternità.
(D.Lgs. 151/2001, articolo 20)
Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 151/2001, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il menzionato articolo 20 prevede che tali certificazioni siano rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonchè, ove previsto, dal medico competente nominato dall’azienda.
Acquisite quindi le predette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto, disposto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001.
Le menzionate certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità.
Astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del
parto entro i cinque mesi successivi allo stesso.
(D.Lgs. 151/2001, articolo 16, comma 1.1)
L’articolo 16, comma 1.1, del D.Lgs. n° 151/2001 dispone che, in alternativa alla modalità “ordinaria” di fruizione del congedo di maternità, riconosce alle lavoratrici “la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Le predette attestazioni mediche non devono più essere prodotte all’INPS, ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.
Questo il link per scaricare la circolare.